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Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
Sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico
16 FEBBRAIO 2007 - Decorrenza 1° marzo 2007
Scadenza 28 febbraio 2011
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| Chiarimenti a verbale
Tabelle dei minimi retributivi dal 1 marzo 2007
al 31 dicembre 2007.
Parti stipulanti
FIDALDO FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI
LAVORO DOMESTICO aderente a Confedilizia rappresentata dal Presidente
Sig.ra Laura Besozzi Pogliano, dal Vice Presidente Ing. Lelio Casale,
dal Segretario nazionale Geom. Adolfo Gardenghi, e dai Sigg. ri:
Dott.ssa Teresa Benvenuto, Sig.ra Paola Bianchi, Rag. Luigi Arnaldo
Carriero, Cav. Tiziano Casprini, Dott. Gino Cipriani, Sig.ra Angela
Filippi, Dott. Renzo Gardella, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi,
Avv. Alfredo Savia, Sig.ra Flavia Tettamanti, Avv. Michele Zippitelli;
costituita da:
Nuova Collaborazione, qui rappresentata dal
Presidente, Sig.ra Laura Besozzi Pogliano;
Assindatcolf, qui rappresentata dal Presidente,
Dott. Renzo Gardella;
Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori
Domestici, qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Paola Bianchi;
Associazione Datori di Lavoro Domestico, qui
rappresentata dal Vice Presidente, Rag. Luigi Arnaldo Carriero.
e
DOMINA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI
DI LAVORO DOMESTICO aderente a Federcasalinghe rappresentata dal
Presidente Dr.ssa Bonaventurina Fringuelli, Segretario Generale
Iole Forlini Pallone - Dr.ssa Bonaria Lucchesi Colosi, Dr.ssa Antonella
DAgostino, Dr.ssa Mirella Votano, Dr.ssa Giancarla Parisini,
Dr. Paolo Galleani, Dr. Giulio Marsico, Dr. Pasquale Mazzucca, Dr.ssa
Anna Maria Longo, Dr.ssa Barbara Bazzotti, Dr. Emanuele Valente,
Avv. Maria Concetta Guerra, Dr.ssa Angela Baldini, Dr.ssa Lauretta
Serafini, Dr.ssa Giuseppina Iannello, Dr.ssa Cinzia Canelli, Dr.
Massimo De Luca, Dr.ssa Lucia Franchini, Dr. Riccardo Piconcelli;
con la consulenza degli Avv.ti: Tiziana Licopoli,
Omar Lardieri, Simonetta Scalise.
da una parte
e
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO
E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale
Ivano Corraini, dal Responsabile Nazionale del Settore Ramona Campari,
dai Segretari Nazionali Carmelo Caravella, Flora Carlini, Marinella
Meschieri, Maurizio Scarpa, Carmelo Romeo, dal Presidente del C.D.
Luigi Coppini, e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale,
Abbonizio Marzia, Agassini Silvia, Agliardi Paolo, Albanella Luisa,
Alberti Donatella, Aliberti Antonella, Angelini Dalida, Anile Lucia,
Antonioli Maura, Argiolu Miriam, Autieri Maria Stella, Ayala Donatella,
Baini Giuliana, Banella Ivo, Barera Franco, Battaglia Anna Donata,
Bau Sergio, Bazzichetto Claudio, Bernardini Cinzia, Besenzoni
Gianfranco, Bigazzi Sabina, Biolcati Lauro, Bracone Sonia, Broglia
Miriam, Brotini Luisella, Bruni Denis, Camellini Elisa, Campa Rocco,
Campanile Pasquale, Canepa Piero, Canovaro Patrizia, Capaccioli
Franco, Capponi Fabio, Caridi Samantha, Carlotti Marilena, Carnevale
Maddalena, Carpino Giovanni, Casagranda Ezio, Cattaneo Federica,
Cetti Pierluigi, Ciarlo Giovanni, Cioffi Canio, Codonesu Sergio,
Consolini Alessandra, Conte Daniela, Corazzesi Luigi, Croci Claudio,
Cuntro' Anna, Damely Melodia Nadia, Daquanno Silvio, Davolio
Isabella, De Filippis Nicola, De Filippo Antonio, De Rocco Elena,
Decicco Tonino, Del Caro Paolo, Del Papa Loretta, Della Volpe Carla,
Di Meglio Enzo, Di Pietro Claudio, Di Priolo Franco, Dossi Claudio,
Erbante Anna Pia, Fanzecco Simona, Fassina Sergio, Fattini Romano,
Fellegara Fulvio, Ferrazzi Fabrizio, Ferrini Marcello, Ferro Elena,
Franceschini M.Antonia, Franceschini Franco, Frasanni Loredana,
Gabrielli Mariagrazia, Galati Mario, Gangemi Franco, Genovese Monica,
Ghiaroni Patrizia, Giannessi Laura, Giupponi Zaverio, Govoni Marzio,
Guadagnini Daniela, Guglielmi Gabriele, Infante Lorenzo, Khakpour
Reza Hamid, Lelli Danilo, Libri Aldo, Lorusso Giuseppe, Losio Renato,
Lozzi Renata, Mafezzoli Dora, Maggio Maria, Mangili Mario, Manocchio
Maria, Marcelli Sabatino, Marconi Piero, Maresca Domenica, Masotti
Maura, Mattioli Sandro, Mazziotta Manlio, Meditiero Giuseppe, Melotti
Massimo, Merlo Lucia, Messineo Armando, Minni' Cono, Montanini Giusi,
Morgese Gaetano, Morini Silvana, Moscagiuri Antonio, Nesi Carmine,
Nocco Marilina, Nonino Roberto, Nozzi Massimo, Orsi Michele, Pampersi
Alessia, Pancellini Paola, Papagna Mario, Pellegrini Susanna, Pepe
Calogero, Peracchia Corrado, Perin Bruno, Pestelli Sergio, Petrella
Massimo, Pezzotti Vittorio, Pinna Salvatore, Pizzamiglio Santino,
Ponti Licia, Pozzi Tiziano, Pugliese Teresa, Rastelli Bruno, Ricchetti
Daniela, Ricci Loretto, Ronco Cristina, Rossi Mauro, Rossi Marco,
Sardyko Wioletta, Scarnati Luigi, Scattolin Italia, Schiavone Vito,
Serafini Egidio, Sesena Cristian, Sgargi Walter, Silvestro Giuseppe,
Simoncini Gabriele, Simula Stefano, Spelta Carla, Speriani Giovanni,
Stornaiuolo Rosario, Suberati Massimiliano, Susini Cristiana, Tagliati
Veronica, Talenti Enrico, Tanzi Paola, Taratufolo Manuela, Tasinato
Luigi, Terenzi Antonio, Testa Emilio, Vanoli Giorgio, Veirana Fulvia,
Vennettillo Gino, Viero Gino, Vitagliano Andrea, Vitolo Maria, Walzl
Christine, Zanardi Guido, Zapparoli Roberto, Zerlotti Caterina,
Zilocchi Gianluca, Zucchini Leonardo.
e
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI
COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL) rappresentata dal
Segretario Generale Pierangelo Raineri, dai Segretari Nazionali,
Pietro Giordano, Mario Piovesan, Giovanni Pirulli, Rosetta Raso
e da: Dario Campetto, Salvatore Falcone, Alfredo Magnifico, Antonio
Michelagnoli, Daniela Rondinelli, dellUfficio Sindacale unitamente
ad una delegazione trattante composta da: Hansjoerg Adami, Giovanni
Agostini, Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Giuseppe Arcieri,
Luigi Arrigoni, Jairo Luis Attanasio, Giuliana Baretti, Claudia
Baroncini, Matteo Barrella, Dario Battuello, Beatrice Bernini, Alberto
Bizzocchi, Cinzia Bonan, Claudio Bosio, Agostino Bottani, Domenico
Bove, Lidia Brachelente, Mauro Brinati, Gianfranco Brotto, Camillo
Buffa, Roberta Cabrelle, Renato Calì, Angela Calò,
Gianluca Campolongo, Riccardo Camporese, Giuseppe Cannavina, Leila
Caola, Felice Cappa, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Venera Carasi,
Irmo Caretti, Salvatore Carofratello, Ronald Carpenter, Elmina Castiglioni,
Liliana Castiglioni, Antonio Castrignano, Mirco Ceotto, Milena Cesca,
Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Alberto Citerio,
Celestino Comi, Dolores Concas, Luigi Conte, Bruno Cordiano, Giuseppe
Corona, Roberto Corona, Tina Coviello, Patrizio Cusano, Enrico De
Peron, Carla De Stefanis, Adriano Degioanni, Marco Demurtas, Ermanno
Di Gennaro, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di Paola,
Luca Di Polidoro, Paolo Duriavig, Ulrike Egger, Quinto Fantini,
Adalberto Farina, Fabrizio Ferrari, Domenico Ferrigni, Santo Ferro,
Francesco Ferroni, Antonio Fiorenza, Ferruccio Fiorot, Ilda Fittipaldi,
Giuseppe Foti, Lavinia Francesconi, Loredana Franco, Andrea Gaggetta,
Eustachio Gaudiano, Adriano Giacomazzi, Giovanni Giudice, Daniele
Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Giampiero Guidi, Pietro
Ianni, Mario Ianniello, Alessandro Ingrosso, Angela Kalaydijan,
Petra Erika Klotz, Miriam Lanzillo, Angela Lazzaro, Maria Viviana
Leoni, Carmela Licenziato, Fortunato Lo Papa, Luca Maestripieri,
Diego Magnani, Tila Mair, Iride Manca, Gilberto Mangone, Fortunato
Mannino, Alessandro Marcellino, Lucio Marchesin. Maurizio Marcolin,
Giovanni Marini, Tiziana Mastrangelo, Antonio Mastroberti, Dieter
Mayr, Gianfranco Mazza, Renata Mazzacco, Germano Medici, Maria Giovanna
Mela, Amedeo Meniconi, Mario Miccoli, Franco Michelini, Cristiano
Montagnini, Catia Montagnoli, Biagio Montefusco, Aniello Montuolo,
Bice Musocchi, Michele Musumeci, Nicola Nesticò, Stefania
Nicoloso, Marco Paialunga, Silvano Pandolfo, Federico Pascucci,
Marcello Pasquarella, Simone Pesce, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini,
Daniela Piermattei, Leonardo Piccinno, Pietro Pizzingrilli, Alberto
Pluda, Rita Ponzo, Gualtiero Quetti, Vincenzo Ramogida, Vincenzo
Riglietta, Maurizia Rizzo, Tullio Ruffoni, Carlo Russo, Eugenio
Sabelli, Maurizio Saja, Mariano Santarsiere, Luciano Santigli, Bruno
Sassi, Alessandra Savoia, Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Marco
Sismondini, Selena Soleggiati, Francesco Spanò, Carmela Tarantini,
Giuseppe Tognacca, Fernando Toma, Filippo Turi, Mauro Urli, Michele
Vaghini, Costantino Vaidanis, Elena Maria Vanelli, Maria Teresa
Vavassori, Marco Vecchiattini, Eugenio Vento, Marco Verde, Giovanni
Zambelli; con lintervento della Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Annamaria
Furlan.
e
UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO
E SERVIZI (UILTuCS-UIL) rappresentata dal Segretario Generale Brunetto
Boco, dal Presidente Raffaele Vanni, dai Segretari Nazionali Emilio
Fargnoli, Marco Marroni, Gianni Rodilosso, Parmenio Stroppa; da
Antonio Vargiu del Dipartimento Sindacale; dai membri del Comitato
Direttivo Nazionale Andreani Paolo, Andrisano Antonio, Ardau Cristiano,
Ariodante Sergio, Aveni Massimo, Baio Pietro, Ballato Giuseppe,
Bardi Enzo, Bartolomei Pietro, Belletti Giuseppina, Bolognini Marco,
Boscaro Luigino, Bove Salvatore, Broglia Roberto, Callegaro Gianni,
Cappadona Aldo, Casa Giovanni, Casadei Maurizio, Chisin Grazia,
Cieri Nicola, DAmbrosio Cristina, DAngelo Mario, DAngelo
Roberto, De Mitri Pugno Luigi, De Punzio Raffaele, Del Zotto Sergio,
Della Luna Rocco, Dello Stritto Francesco, Decidue Sergio, Di Martino
Francesco, Di Sarno Maria, Djossou Max, Dota Elio, Fallara Roberto,
Fanzone Alessandro, Feliciangeli Pietro, Fiorino Gabriele, Flauto
Marianna, Franzoni Stefano, Frau Renzo, Fulciniti Caterina, Gazzo
Giovanni, Giammella Cataldo, Giardina Maria Rita, Giorgio Giovanni,
Giunta Stefania, Gregorio Marcello, Guidi Giancarlo, Gullone Luciano,
Ierulli Cesare, Ilarda Nino, Iozzia Bartolo, La Torre Pietro, La
Volta Cosimo, Lombardo Ernesto, Luchetti M.Ermelinda, Lugaresi Claudia,
Marchetti Massimo, Merolla Lina, Milandri Maurizio, Morandi Ivano,
Moretta Milva, Musu Roberta, Napoletano Antonio, Neri Riberto, Nicotra
Nunzio, Nomade Raffaella, Notorio Sergio, Ortelli Francesco, Pace
Michele, Pecoraro Gerlando, Pellegrini Aurelio, Petrelli Antonio,
Pezzetta Giannantonio, Pilo Bruno, Pitorri Arianna, Proietti Paolo,
Pucci Rosaria, Ragazzoni Maurizio, Rizzo Adalisa, Sama Carlo, Sartori
Paolo, Sastri Pasquale, Scardaone Luigi, Scarponi Gianpiero, Sciascia
Luciano, Sorgia Elisabetta, Serri Riccardo, Servadio Remigio, Servidei
Fabio, Sgrò Giovanni, Silvestro Giuseppe, Sorce Salvatore,
Stompanato Espedito, Strazzullo Gennaro, Tamburelli Michele, Tomasi
Gianni, Turchetti Giancarlo, Veronese Ivana, Verrino Antonio, Vurruso
Angelo, Zarfati Angelo, Zattoni Giorgio, Zimmari Giuseppe; e con
la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona
del Segretario Confederale Lamberto Santini.
e
FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI
A SERVIZIO DELLUOMO, rappresentata dalla Segretaria Generale
Laudina Zonca, dalla Segretaria Nazionale per i collaboratori familiari
Caterina Putgioni, dalla Segretaria Nazionale per gli assistenti
domiciliari SIADeST Ida Danzi, dalla Segretaria Nazionale per i
lavoratori esteri Noemi Garcia Mulato, dalla Segretaria Nazionale
del SILASP Silvia Foresti, dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale
Barbara Badaracco, Francia Gonzalez, Marisa Invernizzi, Letteria
Ruggeri. Con l'assistenza della delegazione sindacale composta da
Rita De Blasis, Presidente Nazionale dell'Api-Colf, Gabriella Agazzi
di Vicenza, Marina Andreutto di Padova, Rina Andrusiani di Cremona,
Angelo Campus di Torino, Ersilia Clara Casali di Genova, Agata De
Leo di Messina, Angelina Frozza di Treviso, Rita Magni di Pavia,
Anna Marcigot di Udine, Assuntina Matta di Sassari, Fernanda Mattei
di Ancona, Daniela Mazzoleni di Bergamo, Maurizio Morelli di Verona,
Iris Mormile di Roma, Antonietta Ragosta di Firenze, Rosa Rosso
di Cagliari, Anna Maria Salvetti di Milano, Maria Pia Serena di
Ascoli Piceno, Gabriella Stevanato di Venezia, Fabrizia Stizzoli
di Varese, Elena Tarantino di Napoli, Elena Taroni di Como, Rosetta
Vivian di Palermo. Con l'assistenza dei rappresentanti esteri: Teresita
Cebalos (Colombia), Angela Jimenez Aguirre (Cile), Cristina Narido
(Filippine), Nadia Pena (Peru), Maria Ramos (Capo Verde), Elvira
Melchor (Filippine). Con la consulenza giuridica dell'avvocato Armando
Montemarano.
dallaltra parte
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| Art. 1 - Sfera di applicazione |
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1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato
tra:
- Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente
a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf,
Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione
datori lavoro domestico,
- Domina, Associazione nazionale datori di lavoro domestico aderente
a Federcasalinghe,
da una parte,
e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,
dall'altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale,
il rapporto di lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità
non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento
della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate,
tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa
dettata in tema di collocamento alla pari dallAccordo del
24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973,
n.304.
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| Art.
2 - Inscindibilità della presente regolamentazione |
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1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale
sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili
e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro
trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più
favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.
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| Art.
3 - Condizioni di miglior favore |
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1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti
'ad personam'.
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| Art. 4 - Documenti di
lavoro |
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1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare
al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con
la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi
e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato
con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti,
un documento di identità personale non scaduto ed eventuali
diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità
di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno
dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore
extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del
permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
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| Art.
5 - Assunzione |
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1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
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| Art.
6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) |
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1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro
(lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali
clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari
con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti allassistenza
di persone, lanzianità di servizio nel livello A o,
se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché leventuale diverso
domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti
di convivenza, il lavoratore dovrà indicare leventuale
proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in
caso di sua assenza da questultimo, ovvero validare a tutti
gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso
di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal
datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta
alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art.
14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché
la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura
o per altri motivi familiari (trasferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto
di riporre e custodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente
contratto.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore
di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.
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| Art.
7- Assunzione a tempo determinato |
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1. Lassunzione può effettuarsi a tempo determinato,
nel rispetto della normativa vigente, a fronte di oggettive ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente
in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera
nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici.
2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del
rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici
giorni di calendario.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere,
con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata
iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi
la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia
richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a
tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine
non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale
proroga, ai tre anni.
4. A titolo esemplificativo è consentita lapposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
- per lesecuzione di un servizio definito o predeterminato
nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto
la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità
di raggiungere la propria famiglia residente allestero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità
o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela
dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di
conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per lassistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti
ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali
e case di riposo.
5. Per le causali che giustificano lassunzione a tempo determinato
i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione
di lavoro a tempo determinato.
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| Art.
8 - Lavoro ripartito |
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1. E consentita lassunzione di due lavoratori che assumono
in solido ladempimento di ununica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva
una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori
resta personalmente e direttamente responsabile delladempimento
dellintera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma
scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento
economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al
presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale
e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale,
mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due
lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti,
i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente
ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché
di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi
orari di lavoro; nel qual caso il rischio dellimpossibilità
della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati,
è posta in capo allaltro obbligato. Il trattamento
economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato
in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita
da ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità
di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.
6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento
di uno dei lavoratori coobbligati comportano lestinzione dellintero
vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se,
su richiesta del datore di lavoro o su proposta dellaltro
prestatore di lavoro, questultimo si renda disponibile ad
adempiere lobbligazione lavorativa, interamente o parzialmente;
in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un
normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dellart.
2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore
di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore
di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di
lavoro. In ogni caso, lassenza di intesa fra le parti comporterà
lestinzione dellintero vincolo contrattuale.
Nota a verbale: la Commissione paritetica nazionale di cui allart.
44 predisporrà il regolamento per lattuazione del riproporzionamento
di cui al comma 4 del presente articolo.
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| Art.
9 - Permessi per formazione professionale |
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1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità
di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono
usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito,
per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici
per collaboratori o assistenti familiari.
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| Art.
10 - Inquadramento dei lavoratori |
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1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a
ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore
dei quali è definito super:
Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici,
non addetti allassistenza di persone, sprovvisti di esperienza
professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso
datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché
i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono
con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi
indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore
di lavoro.
Profili :
a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale,
non addetto allassistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza
dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro
ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di
anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello
B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;
b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative
alla pulizia della casa;
c) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
d) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
e) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e
di cura generica del/dei cavallo/i;
f) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza
ad animali domestici;
g) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
h) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per
le grandi pulizie, sia nellambito di interventi di piccola
manutenzione.
Livello A super
Profili:
a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera
compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione
di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza
di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione
di qualsiasi prestazione di cura.
Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza
le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze
relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche
congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto
alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali
domestici, nonché altri compiti nellambito del livello
di appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza
dellabitazione del datore di lavoro e relative pertinenze,
nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di
custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi
interventi di manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nellambito
di interventi, anche complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti
al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche
la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche
per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni
previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché
occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima
colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
Livello B super
Profilo:
a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza
a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se
richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e
della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche,
relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale
autonomia e responsabilità.
Profilo:
a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti
ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento
delle materie prime.
Livello C super
Profilo:
a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge
mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese,
se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto
e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche
posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia
decisionale e/o coordinamento.
Profili:
a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse
allamministrazione del patrimonio familiare;
b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita
familiare;
c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività
di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba
e simili;
d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative
a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale,
ai compiti della cucina e della dispensa;
e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi
e relativi interventi di manutenzione;
f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei
componenti il nucleo familiare.
Livello D super
Profili:
a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni
di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste,
le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia
della casa ove vivono gli assistiti;
b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze connesse allandamento della casa.
Note a verbale:
1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha
diritto allinquadramento nel livello corrispondente alle mansioni
prevalenti.
2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado
di compiere le più importanti attività relative alla
cura della propria persona ed alla vita di relazione.
3) La formazione del personale, laddove prevista per lattribuzione
della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia
in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria
mansione, conseguito in Italia o allestero, purché
equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima
prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a
500 ore.
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| Art.
11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona |
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1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue
prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti
autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati),
e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue
prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti,
e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato)
o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale
della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00
sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D
allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento,
fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il
personale non convivente, sussiste lobbligo di corresponsione
della prima colazione, della cena e di unidonea sistemazione
per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno
essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore.
3. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare
da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere
indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e
il suo carattere di prestazione discontinua.
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| Art.
12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa |
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1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza
notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla
tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della
presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le
ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il
completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse
dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario,
bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni
previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata
al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali
e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto
e scambiato tra le parti.
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| Art.
13 - Periodo di prova |
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1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente
retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati
nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli
inquadrati negli altri livelli.
2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver
ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio
prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti
dell'anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può
essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza
preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione
e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro
prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza
da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e
la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà
essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in
difetto, la retribuzione corrispondente.
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| Art.
14 - Riposo settimanale |
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1. Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto
per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere
godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra
le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria
attività per un numero di ore non superiore alla metà
di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro
giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo
non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale
di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto
in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato
ai sensi del precedente comma.
3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora
fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili
e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso
un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della
giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno
retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale
di fatto.
4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda
la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno
accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali,
della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà
data integrale applicazione ai commi precedenti.
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| Art.
15 - Orario di lavoro |
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1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata
fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2,
con un massimo di:
- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore
settimanali, per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali,
distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non
conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super,
nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40
anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito
un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono
essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30
ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato
in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno
non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque
sia lorario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30
ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella
B allegata al presente contratto, fermo restando lobbligo
di corresponsione dellintera retribuzione in natura. Eventuali
prestazioni lavorative eccedenti lorario effettivo di lavoro
concordato nellatto scritto di cui al successivo comma 3 saranno
retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate
temporalmente allinterno della tipologia di articolazione
dellorario adottata; le prestazioni collocate temporalmente
al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con
la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste
dall art. 16.
3. Lassunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare
da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal
lavoratore, da cui risultino lorario effettivo di lavoro concordato
e la sua collocazione temporale nellambito delle articolazioni
orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così
assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati
dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto
dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi,
il rapporto di convivenza con durata normale dellorario di
lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato
nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11
ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo
orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00
e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo
intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non
inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È consentito
il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non
lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore
di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti
del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente
con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le
parti.
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt.
11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra
le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario,
con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto
oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario
di lavoro, così come previsto dallart. 16.
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio,
saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero
pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa
sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto
di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale.
Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso
senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato
fra le parti e non retribuito.
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| Art.
16 - Lavoro straordinario |
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1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa
oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo
giustificato motivo di impedimento.
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede
la durata giornaliera o settimanale massima fissata allart.
15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente
concordato per il recupero di ore non lavorate.
3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale
di fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività
indicate nellart. 17.
4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti
le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite
nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono
compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorazione
del 10%.
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con
almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari
necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari
di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale
e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali
prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità
e imprevedibilità.
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| Art.
17 - Festività nazionali e infrasettimanali |
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1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla
legislazione vigente; esse
attualmente sono:
- 1° gennaio,
- 6 gennaio,
- lunedì di Pasqua,
- 25 aprile,
- 1° maggio,
- 2 giugno,
- 15 agosto,
- 1° novembre,
- 8 dicembre,
- 25 dicembre,
- 26 dicembre,
- S. Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo
restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
2. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla
normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate
con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
3. In caso di festività infrasettimanale coincidente con
la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo
in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della
retribuzione globale di fatto mensile.
4. Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui
al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale
di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive
agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono
state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento
dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
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| Art.
18 Ferie |
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1. Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni
anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore
ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
2. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze
e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di
ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra
le parti, da giugno a settembre.
3. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile.
A norma dellart. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo
minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere
sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto
al comma 8.
4. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno
essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché
concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso
previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro
lanno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane,
entro i 18 mesi successivi allanno di maturazione.
5. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha
diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della
retribuzione globale di fatto mensile.
6. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta
per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo
di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
7. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia
necessità di godere di un periodo di ferie più lungo,
al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta
e con laccordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo
delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto
previsto al comma 4.
8. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio
del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto
un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi
del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di
effettivo servizio prestato.
9. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso
e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.
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| Art.
19 - Sospensioni di lavoro extraferiali |
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1. Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze
del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione
globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca
del vitto e dellalloggio, il compenso sostitutivo convenzionale,
sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di
dette corresponsioni.
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| Art.
20 Permessi |
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1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti
per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché
coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori
di cui allart. 15, comma 2;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore
settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore
a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario
di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti
su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi
o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito
pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito
in caso di nascita di un figlio, anche per l adempimento degli
obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque
concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non
retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità
sostitutiva del vitto e dell'alloggio.
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| Art.
21 - Assenze |
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1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente
giustificate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia
si applica lart. 26 e per quelle derivanti da infortunio o
malattia professionale lart. 27.
2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non
si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta
causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione
e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate allindirizzo
indicato nella lettera di assunzione, così come previsto
dallart. 6, lettera e del presente contratto.
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| Art.
22 - Diritto allo studio |
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1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare,
il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore
a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo
o di specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve
essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite,
ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative
agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno retribuite
nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.
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| Art.
23 Matrimonio |
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1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito
di 15 giorni di calendario.
2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta,
per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo
di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione
della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.
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| Art.
24 - Tutela delle lavoratrici madri |
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1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici
madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai
commi successivi.
2. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella
effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica
natalizia e alle ferie.
3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel
corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo
di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata,
salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice
in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non
comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i
cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono
da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi
del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità
nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con
le limitazioni indicate.
Dichiarazione a verbale:
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità
di superare i limiti della legislazione vigente, che esclude dallobbligo
di convalida da parte del servizio ispettivo della Direzione Provinciale
del Lavoro le dimissioni della collaboratrice familiare in maternità
(ex art. 55, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Pertanto,
al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno
ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni,
cui auspicano partecipino le Associazioni Datoriali firmatarie del
presente contratto.
Dichiarazione a verbale:
Le Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere
quanto sopra affermato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,
in particolare per quanto attiene alleventuale completa parificazione
delle tutele.
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| Art.
25 - Tutela del lavoro minorile |
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1. Non è ammessa lassunzione dei minori degli anni
16.
2. E ammessa lassunzione di adolescenti, ai sensi della
legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata
dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purchè sia compatibile
con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti
trasgressione dellobbligo scolastico.
3. E vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne
casi di forza maggiore.
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dellart.
4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro,
che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un
lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta
di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune
di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà
genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione
del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una
particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della
sua personalità fisica, morale e professionale.
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| Art.
26 Malattia |
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1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente
il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti,
entro lorario contrattualmente previsto per linizio
della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al
datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro
il giorno successivo allinizio della malattia. Il certificato,
indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere
consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro
due giorni dal relativo rilascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio
del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto
dal datore di lavoro. Rimane lobbligo della spedizione del
certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga
nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano
presenti nellabitazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente,
spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova,
10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni
di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si
calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di
365 giorni decorrenti dallevento.
6. Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia
la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni
complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1,
2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:
- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione
globale di fatto;
- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale
di fatto.
7. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in
atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori
conviventi.
8. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e
alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è
dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente
in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
9. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza
degli stessi.
Nota a verbale:
Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo
non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di
cui allart. 47.
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| Art.
27 Infortunio sul lavoro e malattia professionale |
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1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta
al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del
posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di
prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45
giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si
calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di
365 giorni decorrenti dallevento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dallINAIL, al quale il
datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie
professionali nei seguenti termini:
- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti
tali;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di
infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati
non guaribili entro tre giorni;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di
prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili
entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. La denuncia allINAIL deve essere redatta su apposito modello
predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato
medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini
all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale
di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia
professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e
alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è
dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale
o presso il domicilio del datore di lavoro.
8. L infortunio e la malattia professionale in periodo di
prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
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| Art.
28 - Tutele previdenziali |
|
1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative
e previdenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in
regime di convivenza che di non convivenza.
2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso
lavoratore le forme assicurative e previdenziali devono essere applicate
da ciascun datore di lavoro.
3. E nullo ogni patto contrario.
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|
| Art.
29 Servizio militare e richiamo alle armi |
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Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia.
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| Art.
30 Trasferimenti |
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1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve
essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima.
2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi
15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria
pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo.
3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il
rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri
effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il
datore di lavoro.
4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto allindennità
sostitutiva del preavviso, ove non sia stato rispettato il termine
di cui al comma 1.
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| Art.
31 Trasferte |
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1. Il lavoratore convivente di cui allart.15, comma 1, è
tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta,
ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura
egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o
in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà
dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate
al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente
sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al
lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione
minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i
giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato
in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso
in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto
nella lettera di assunzione.
|
|
|
| Art.
32 - Retribuzione e prospetto paga |
|
1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica
della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice
copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra
per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti
voci:
a) retribuzione minima contrattuale di cui allart. 33, comprensiva
per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità
di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 35;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento
retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione
di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì
risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le
ore straordinarie prestate e per festività nonché
le trattenute per oneri previdenziali.
4. Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto
a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo
delle somme erogate nell'anno.
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| Art.
33 - Minimi retributivi |
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1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D ed
E allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai
sensi del successivo art. 36.
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| Art.
34 - Vitto e alloggio |
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1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione
sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo
all'integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un
alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati
nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati
annualmente ai sensi del successivo art. 36.
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| Art.
35 - Scatti di anzianità |
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1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni
biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento
del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili
dall'eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
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| Art.
36 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali
del vitto e dell'alloggio |
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1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali
del vitto e dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono
variati, da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento
retributivo di cui all'art. 43, secondo le variazioni del costo
della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall
ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
2. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero
del Lavoro e Previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre
di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive
convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso
di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro
e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni
stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione
minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80%
della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati
ed operai rilevate dall ISTAT per quanto concerne le retribuzioni
minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali
del vitto e dell'alloggio.
3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali
del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti,
hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente
stabilito dalle Parti.
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| Art.
37 - Tredicesima mensilità |
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1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre,
spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla
retribuzione globale di fatto, in essa compresa lindennità
sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle
note a verbale apposte in calce al presente contratto.
2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio,
saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti
sono i mesi del rapporto di lavoro.
3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze
per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità,
nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte
non liquidata dagli enti preposti.
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| Art.
38 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso |
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1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna
delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di
lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di
lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni
da parte del lavoratore.
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di
lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di
lavoro: 15 giorni di calendario.
2. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti
che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà
del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il
preavviso è di:
- 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
- 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato,
libero da persone e da cose non di proprietà del datore di
lavoro.
3. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta
dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione
corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
4. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze
così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria
del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali
responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
5. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità
di mancato preavviso.
6. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può
essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati
nel presente articolo.
7. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia,
sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al
momento del decesso.
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| Art.
39 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) |
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1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore
ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato,
a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle
retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale
di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote
annue accantonate sonno incrementate a norma dell'art. 1, comma
4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato,
e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dallISTAT,
con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.
2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore
e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura
massima del 70% di quanto maturato.
3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982
al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i
lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 lindennità
di anzianità è determinata nelle seguenti misure:
A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non
convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per
anno per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni
anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino
al 21 maggio 1974:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni
anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni
anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio
1982:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni
anno d'anzianità
b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni
anno d'anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974:
8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre
1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre
1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio
1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla
base dell'ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R..
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata
lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione
media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile
in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere
maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
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| Art.
40 - Indennità in caso di morte |
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1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso
ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano
a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli
affini entro il 2° grado.
2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non
vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le
norme di legge.
3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità
sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria
e legittima.
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| Art.
41 - Permessi sindacali |
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1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto,
la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Organizzazione
Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da
presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti
per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi
suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne
comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando
la richiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali
di appartenenza.
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| Art.
42 Interpretazione del Contratto |
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1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere
in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione
autentica delle norme del presente contratto, possono essere demandate
alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 44.
2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta.
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| Art.
43 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo |
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1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero
del Lavoro e Previdenza sociale, composta dai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei
datori di lavoro stipulanti il presenti contratto.
2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna
associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante
nella Commissione, la quale delibera allunanimità.
3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 33,
34 e 36.
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| Art.
44 - Commissione paritetica nazionale |
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1. Presso l'Ente bilaterale di cui all art. 46 è costituita
una Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante
per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti
delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente
contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a
quello indicato allart. 42:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce
all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento
delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione
di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte
tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS
territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni
nazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta
se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta
scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte
all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui
all'art. 43.
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| Art.
45 - Commissioni territoriali di conciliazione |
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1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative allapplicazione
del presente contratto, sarà esperito, prima dellazione
giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs.
31 marzo 1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il
tentativo di conciliazione presso lapposita Commissione territoriale
di conciliazione, composta dal rappresentante dellOrganizzazione
sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui,
rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano
mandato.
2. Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno
competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie
individuali di cui agli artt.. 410 e seguenti c.p.c..
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| Art.
46 - Ente bilaterale |
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1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così
composto: per il 50% da Fidaldo (attualmente costituita come indicato
in epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%, da Federcolf, Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo vengono
indicati esclusivamente da Fidaldo stessa.
2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi
e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse
realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio
dovrà rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del CCNL nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle
normative di legge ai lavoratori immigrati;
- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione
e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni
e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia
di sicurezza.
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| Art.
47 - Cassa malattia Colf |
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1. La Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso
del trattamento economico di malattia.
2. Le Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro
il 30 aprile 2007, tempi e modalità delle prestazioni.
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| Art.
48 - Previdenza complementare |
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1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare
per i lavoratori del settore, con modalità da concordare
entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente
comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore
di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per
il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico
del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile
per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
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| Art. 49 - Contributi di
assistenza contrattuale |
| 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto
negli artt. 42,43, 44, 45, 46 e 47 del presente contratto e per il
funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori
e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti
procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale
per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi
della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini
di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa
modalità concordata tra le Parti.
2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma
1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura
oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione
del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dellincidenza
dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente,
per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva,
con decorrenza dal 1 luglio 2007.
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| Art. 50 - Decorrenza e durata |
| 1. Il presente contratto decorre dal 1 marzo
2007, fatte salve le diverse decorrenze previste nel contratto stesso
e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in vigore
sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi
almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente
rinnovato per un quadriennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza
del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi
modifiche.
Chiarimenti a verbale.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando
1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero
di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione
mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni
di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità
(esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni
lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità
(esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni
di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario,
si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella
comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro
che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
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